Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo (D.Lgs 33/13)

Indennità di funzione e di presenza degli amministratori e spese di viaggio e trasferta liquidate

2024


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DISCIPLINA DELLE INDENNITA’ DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI E RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASFERTA E SPESE DI VIAGGIO

Indennità di funzione per il Sindaco ed i componenti della Giunta comunale

Fino al 17 luglio 2024 viene applicata la D.G.R. Friuli – Venezia Giulia n. 1164/21 :

  • punto 1 lettera h) che fissa in euro 6.820,00 l’indennità al Sindaco dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti,
  • punto 2 lettera h) che fissa in euro 3.683,00 l’indennità al Vice Sindaco dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti,
  • punto 3 lettera h) che fissa in euro 3.273,00 l’indennità agli Assessori dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti,
  • punto 12 che prevede per gli amministratori che siano lavoratori dipendenti a tempo pieno non collocati in aspettativa che le indennità di funzione previste ai punti 1, 2, 3,  siano ridotte di un quinto;

Con decorrenza dal 18 luglio 2024 viene applicata la D.G.R. Friuli – Venezia Giulia N. 1022/24 :

  • punto 1 lettera i) euro 10.852,00 l’indennità al Sindaco dei comuni ex capoluogo con popolazione superiore a 100.000 abitanti,
  • punto 3 lettera i) euro 7.596,00 l’indennità al Vice Sindaco e in euro 5.969,00 l’indennità agli Assessori dei comuni ex capoluogo con popolazione superiore a 100.000 abitanti,
  • punto 17 per gli amministratori che siano lavoratori dipendenti a tempo pieno non collocati in aspettativa che le indennità di funzione previste ai punti 1 e 3,  siano ridotte di un quinto;

Indennità di funzione per il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri comunali

Fino al 31 dicembre 2018 il Comune di Trieste ha riconosciuto l’importo dell’indennità di presenza giornaliera per il Presidente ed i componenti del Consiglio Comunale fissato dalla DGR  Friuli – Venezia Giulia n. 1193/11 nella seguente misura al lordo delle ritenute fiscali previste per legge:

  • Consiglieri comune capoluogo di Provincia: euro 104,00 per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e commissioni consiliari*.
  • Presidente consiglio comunale: euro 135,00 (maggiorazione del 30% rispetto all’indennità dei consiglieri comunali) per la partecipazione a Consiglio comunale e commissioni consiliari in qualità di Presidente del Consiglio

*ridotta, con D.C. n. 71/2011, nella misura giornaliera di presenza ad euro 52,00 per l’effettiva partecipazione alle commissioni consiliari previste dalla Legge o dallo Statuto qualora il componente o suo sostituto non sia presente ad almeno 2/3 del tempo di effettiva durata della seduta stessa;

Con decorrenza 1 gennaio 2019, con l’adozione del Consiglio comunale della D.C. n. 61/2018, che facendo seguito alle disposizioni contenute all’art 10 comma 45 della L.R. 20/2018, ha disposto, in sostituzione dell’indennità di presenza, il riconoscimento dell‘indennità mensile di funzione al Presidente del Consiglio ed ai consiglieri comunali, il cui stanziamento annuale nel Bilancio sia pari alla spesa media annuale sostenuta nel triennio 2015-2017, e la cui spesa annuale effettiva sia inferiore allo stanziamento stesso secondo le seguenti modalità:

  • l’indennità di funzione annuale spetta in misura uguale a tutti i componenti del Consiglio comunale a decorrere dalla data di convalida e per tutto il periodo di durata della carica, eventualmente ragguagliata per i periodi di mandato inferiori all’anno;
  • l’indennità di funzione è corrisposta ai componenti del Consiglio comunale con cadenza mensile ed arrotondata all’euro immediatamente inferiore (euro 1.223,00);
  • l’indennità di funzione viene decurtata:
  • nel caso di assenza alle sedute del consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti per le quali è prevista la presenza obbligatoria, come da designazione del proprio Capigruppo, nella misura di 1/20 dell’indennità mensile;
  • nel caso di presenza parziale alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, qualora il componente obbligato non sia presente ad almeno 2/3 del tempo di effettiva durata della commissione a partecipazione obbligatoria, nella misura di 1/40 dell’indennità  mensile

Le D.G.R. Friuli – Venezia Giulia n. 1164/21, riprendendo quanto già previsto con l’art 10 comma 45 della L.R. 20/2018, al punto 7, e successiva D.G.R. Friuli – Venezia Giulia N. 1022/24, hanno confermato la disciplina già in vigore sul riconoscimento dell’indennità mensile di funzione ai componenti dei consigli comunali.

Per il rimborso delle spese di viaggio vitto e alloggio fino al giorno 17 luglio 2024 è stato applicato quanto previsto dalla D.G.R. Friuli – Venezia Giulia n. 1164/2021 punti dal 18 al 25.

Dal giorno 18 luglio 2024 si applica quanto previsto dalla D.G.R. Friuli – Venezia Giulia n. 1022/2024 punti 23, 24, 25 e 28 e segg., che riprende la stessa disciplina prevista dalla normativa precedente:

23. Ai Sindaci è attribuito, inoltre, un rimborso forfettario mensile delle spese per l’esercizio del mandato in una misura differenziata per classi demografiche (…) h) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti euro 850.

24. I Sindaci possono esprimere, entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente, a valere sull’esercizio successivo, la scelta di beneficiare del rimborso spese a piè di lista anziché del rimborso forfettario.

25. Per i Sindaci di nuova nomina a seguito delle elezioni per i rinnovi degli organi dei Comuni le tempistiche per l’attribuzione del rimborso forfettario o per esprimere l’opzione per il rimborso a piè di lista sono le seguenti:

• l’attribuzione del rimborso forfettario decorrerà dal secondo mese successivo all’insediamento; nel frattempo i Sindaci percepiranno il rimborso a piè di lista;

entro il mese successivo al loro insediamento i Sindaci potranno esprimere l’opzione per il rimborso a piè di lista.

28. Agli altri amministratori locali che si rechino, in ragione del loro mandato, fuori dal territorio del Comune ove ha sede l’Ente presso il quale svolgono la propria funzione, spetta il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e documentate.

29. Gli Enti locali fissano criteri generali per il rimborso delle spese di viaggio di cui al punto 28, definendo le tipologie di mezzi utilizzabili ed i limiti massimi del rimborso, tenuto conto della durata e della distanza della missione.

30. Il limite del rimborso di cui al punto 28, per le spese di soggiorno, è fissato dai singoli Enti locali, anche sulla base di criteri generali che tengono conto della natura e della località della missione, delle tipologie o classificazioni degli alberghi o di altri elementi ritenuti significativi, eventualmente anche con riferimento alle norme applicabili ai dirigenti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale in materia di missioni.

31. Fino alla determinazione di cui al punto 30 il limite massimo del rimborso è fissato in euro 250 al giorno.

32. Agli amministratori che risiedono fuori dal territorio del Comune ove ha sede l’Ente presso il quale svolgono la propria funzione, spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie e delegate.

33. Agli amministratori che partecipano ai lavori del Consiglio delle autonomie locali spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, ai sensi di quanto dispone il punto 28.

Con decorrenza 1 gennaio 2023 viene applicato quanto disposto con Deliberazione Giuntale n. 133 esecutiva in data 27 marzo 2023 che prevede i seguenti criteri per il rimborso delle spese sostenute dagli amministratori di cui all’art. 20 e ss. della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1164 dd. 23/07/2021[1]:

  • il rimborso delle spese di viaggio viene riconosciuto interamente a seguito della presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute;
  • il rimborso delle spese di vitto ed alloggio viene riconosciuto nei limiti e condizioni vigenti, tempo per tempo, per i Dirigenti del Comune di Trieste.

[1] dal 18 luglio 2024 si veda la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1022/24 punti 28 e segg.

Ultimo aggiornamento

9 Novembre 2016, 15:28